Welfare aziendale

A livello normativo, l’accesso al welfare è consentito a tutte le aziende, dalle pmi a quelle più grandi. L’erogazione di benefit verso i dipendenti avviene secondo due modalità:

  • Un’impresa strutturata, dovendo gestire un maggior numero di persone, solitamente attiva piani di welfare demandando parte della gestione a provider specializzati.
    Tuttavia può scegliere di introdurre anche benefit mirati attivando direttamente un servizio.
  • Una piccola impresa, può più facilmente attivare servizi in modo diretto.

 

La Fisioterapia del Lavoro® come Welfare aziendale

Le aziende hanno la possibilità di dedurre la spesa per la Fisioterapia del Lavoro® fino al 100%.

Il servizio di Fisioterapia del Lavoro® rientra nelle tipologie di welfare aziendale che è possibile attivare scegliendo tra queste modalità:

1. Beni e servizi in natura (es. tramite voucher o documento nominativo) per un valore fino a Euro 258,23 Euro (il limite riguarda tutti i fringe benefit percepiti nel corso del periodo d’imposta).  Rif. Art.51, c.3, TUIR.

  • Questa spesa non fa computo nel calcolo del reddito del lavoro dipendente ed è interamente deducibile dal Reddito d’impresa (IRPEF, IRES). Rif. Art. 95, c.1, TUIR. Non è deducibile ai fini IRAP.
  • Questo benefit può essere erogato alla collettività dei dipendenti o individualmente.
  • L’erogazione può essere introdotta con atto unilaterale del datore di lavoro o con accordo sindacale.

2. Opere e servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, anche a favore dei familiari. Rif. Art.51, c.2, lett.f), TUIR.

  • Questa spesa non fa computo nel calcolo del reddito del lavoro dipendente in presenza delle seguenti condizioni: a) Volontarietà della spesa; b) Beneficiari: generalità o categorie di dipendenti; c) Finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; d) Dipendenti destinatari estranei al rapporto contrattuale con il servizio offerto (non è quindi incluso il rimborso spese).
  • La spesa è deducibile dal Reddito d’impresa (IRPEF, IRES) nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Rif. Art.100, c.1, TUIR.
  • E’ deducibile ai fini IRAP (in quanto iscrivibile in conto economico fra le spese per servizi, voce B7 del Conto economico previsto dall’ art. 2425 del Codice Civile); per prudenza, applicare il limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
  • Questo benefit può essere erogato solo se rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti (non può essere individuale).
  • L’erogazione può essere introdotta con atto unilaterale del datore di lavoro (ad esempio tramite una convenzione diretta tra Azienda e Fisioterapia del Lavoro®).

3. Conversione del premio di risultato in welfare fino all’importo massimo di 3.000 Euro lordi, al verificarsi di determinate condizioni. (2)

 

Prevenzione e premio assicurativo INAIL

Tramite la presentazione del modello OT/24 (3), INAIL premia le imprese che adottino interventi migliorativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.
Il raggiungimento di un determinato punteggio determina un’Oscillazione del Tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
La Fisioterapia del Lavoro® può rientrare nella Sezione E-4 per gli INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI.
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: sezione del modello OT24 relativa alla realizzazione di programmi per la promozione della salute osteoarticolare e muscolare
Sezione E4 del modello OT24 relativa alla realizzazione di programmi per la promozione della salute osteoarticolare e muscolare

 

La Fisioterapia del Lavoro® per i liberi professionisti

I liberi professionisti, dal momento che non hanno dipendenti, possono invece detrarre la spesa per la Fisioterapia del Lavoro®.

Lo sgravio fiscale e quindi il recupero dell’investimento va calcolato in base ad eventuali altre spese sanitarie effettuate nel periodo d’imposta. (4)

La Fisioterapia del Lavoro® costituisce un servizio di prestazione sanitaria da parte di un libero professionista abilitato, non soggetta a prescrizione medica obbligatoria ai fini di detrazione fiscale.

Per un preventivo di spesa, contattatemi.

Le informazioni fiscali sono verificate in collaborazione con il Dott. Saudella Gerardo. Per informazioni http://www.studioscarcella.com , Pavia.

 

Riferimenti

(1) art. 51 e 100 del Testo Unico delle imposte sui Redditi.

(2) Articoli 51 e 100 del TUIR;  Circolare 5/E del 29 marzo 2018.

(3) Per approfondimenti  https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo/archivio-ot24.html.

(4) Le spese deducibili possono essere sottratte al reddito prima del calcolo dell’imposta da pagare; le spese detraibili possono essere sottratte sulle imposte da pagare, diminuendone così l’importo.

Nota: Si precisa che quanto è messo a disposizione ha un valore divulgativo ed in nessun modo sostituisce una consulenza fiscale in merito agli sgravi tributari ammissibili che l’Utente (Azienda o Privato) è invitato a verificare con il proprio commercialista.